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Tracciabilità dei flussi finanziari: linee guida aggiornate


L'Anac, con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Ricordiamo che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione nei confronti dei flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti:

  1. contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui alla Parte I, Titolo II, dello stesso, fatte salve le ipotesi di esclusione degli obblighi di tracciabilità individuate nel presente atto;
  2. concessioni di lavori e servizi;
  3. contratti di partenariato pubblico privato;
  4. contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;
  5. affidamenti diretti;
  6. contratti affidati a contraente generale.

Nel codice civile, all’art. 1655, il contratto di appalto è definito come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».

Nel Codice, all'art. 3, comma 1, lett. ii), accogliendo la nozione di derivazione comunitaria, gli appalti pubblici sono definiti come i «contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi».

Di conseguenza, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d’appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell’opera o del servizio e a prescindere dal valore, che può essere anche modico.

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti:

  1. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva.
  2. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  3. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP).

I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità devono comunicare alla stazione appaltante:

  • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
  • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, o l’indicazione di un documento equipollente in caso di persone fisiche straniere;
  • ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, «dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica».

Con riferimento agli obblighi di tracciabilità, proponiamo un fac-simile che le scuole possono consegnare ai fornitori di comunicazione dei dati del conto corrente dedicato

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Fonte: Sinergie di Scuola

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