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Indicazioni relative alla pubblicazione dello stato patrimoniale dei dirigenti pubblici


Trasparenza e Anticorruzione per le scuole

La questione degli obblighi degli istituti scolastici relativamente alle materie dell'Anticorruzione e della Trasparenza desta continuo interesse per le modifiche normative cui è stata sottoposta, e le diversificate interpretazioni svolte in sede istituzionale.

Recentemente, con il D.Lgs. 97/2016, è stato modificato il D. Lgs. 33/2013, art. 14, nel senso di prevedere la pubblicazione dei dati patrimoniali, precedentemente riservata ai soli dati degli organi politici, anche nei confronti dei dirigenti.

La previsione ha destato perplessità, sia per il contenuto che per le modalità di adempimento, in sede sindacale e non solo; con nota del 15 dicembre l'A.N.P. ha chiesto informazioni apposite all'A.N.A.C.

Proprio l'A.N.A.C., nella giornata del 20 dicembre, ha posto in consultazione lo schema di Linee guida recante indicazioni su detti adempimenti (altri schemi riguardanti gli adempimenti in tema di trasparenza e accesso vico sono stati posti in consultazione nelle ultime settimane). 

È necessario rammentare che tali Linee guida non rivestono carattere normativo (come le Linee Guida previste come vincolanti dal D. Lgs. 50/2016) ma di indirizzo, e che le stesse sono comunque operative dopo la pubblicazione. Lo schema che interviene a proposito dell’articolo 14 del decreto trasparenza è posto in consultazione fino al 12 gennaio 2017; è quindi evidente che il documento non potrà considerarsi operativo perlomeno fino alle metà di gennaio prossimo.

Nel consigliare la lettura del documento, che interviene su un tema di grande interesse per le amministrazioni scolastiche e non solo, si specifica che lo stesso, comunque, conferma la disposizione che esige la pubblicazione dei dati patrimoniali anche dei dirigenti, sulla sezione Amministrazione Trasparente delle singole amministrazioni, e contestualmente prevede che per i "nuovi" obblighi recati dall'art. 14 il termine per provvedere sia il 31 marzo 2017.

Poiché sul punto sono intervenute anche delle note operative degli U.S.R. (vedi ad esempio Friuli Venezia Giulia), che consigliano una posizione attendista, e vista la previsione (anche se ancora non operativa) che consente di procrastinare l'adempimento dell'obbligo, è consigliabile attendere le indicazioni degli U.S.R. che sicuramente sul punto interverranno a breve.

Si consiglia, infine, la nota di lettura dello Schema ANAC pubblicata dall'ANP, di cui riportiamo una parte:

La versione definitiva delle Linee guida sarà successivamente approvata dall’ANAC e pubblicata in Gazzetta ufficiale. Possiamo però già trarre alcune informazioni molto rilevanti per la categoria dei dirigenti delle scuole:

1) gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 – come modificato dal d.lgs. 97/2016, ovviamente – sono confermati per tutti i dirigenti pubblici;

2) tali obblighi devono essere assolti pubblicando, sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dirigenti”, i numerosi documenti e dati previsti dall’art. 14, c. 1:

a) il provvedimento di incarico
b) il curriculum
c) compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge

3) i componenti del Consiglio di Istituto non sono sottoposti ad alcun obbligo di pubblicazione in quanto tale incarico è svolto a titolo gratuito (art. 14, c. 1-bis);

4) gli obblighi di pubblicazione coinvolgono anche i soggetti destinatari di delega ex art. 17, c. 1-bis del d.lgs. 165/2001;

5) i titolari di posizioni organizzative – l’unico caso di interesse scolastico riguarda il DSGA – sono tenuti alla pubblicazione del solo curriculum;

6) la pubblicazione deve avvenire facendo uso dell’apposito modello predisposto dall’ANAC (allegato 2 alle Linee guida) ed aggiornata con cadenza annuale (allegati 3 e 4 alle Linee guida);

7) gli obblighi di cui alla lettera f) riguardano anche il coniuge non separato nonché “i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle” del dirigente, fatta eccezione per coloro che non forniscono al dirigente il relativo consenso;

8) se un parente non presta consenso, sussiste solo l’obbligo di pubblicare tale decisione e il legame di parentela con il dirigente (es. “coniuge”, “fratello”, “sorella”, “figlio” ecc.) ma non deve essere pubblicata alcuna informazione idonea ad identificarlo personalmente;

9) non sussiste alcun obbligo di acquisire agli atti dell’istituzione scolastica l’eventuale diniego di consenso;

10) tenuto conto della novità che l’adempimento comporta per i dirigenti (per i politici si tratta di obblighi già in vigore da tempo), l’ANAC ritiene che il termine temporale per assolvere agli obblighi in questione sia il 31 marzo 2017 per quanto riguarda tutte le informazioni previste dall’art. 14, c. 1 tranne quelle di cui alla lettera f), per le quali si deve provvedere entro un mese dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2016.

 


Fonte: Sinergie di scuola

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