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Trasparenza: obblighi di pubblicazione per Consiglio d'Istituto e Dirigenti scolastici


 

"In considerazione delle particolarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte, l’Autorità, come anticipato nel PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 1 ter. Anche le osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Pertanto, in un’ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f)".

Questo è quanto si legge nella Determinazione ANAC n. 241 dell'08/03/2017 (Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016").

Nell'allegato 1 viene indicato che nelle scuole i titolari di incarico di amministrazione sono i membri del Consiglio di Istituto (che però svolgono l'attività a titolo gratuito e quindi ad essi non si applica l'art. 14, co. 1bis), mentre il titolare di incarico dirigenziale è il Dirigente scolastico. Per quest'ultimo è obbligatorio dunque pubblicare:

  • a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  • b) il curriculum;
  • c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  • d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  • e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

Non è invece necessario pubblicare (e questa era la disposizione maggiormente contestata dagli interessati e da parte sindacale):

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

Questo è il commento della Flc Cgil: "Ciò significa che i redditi e le situazioni patrimoniali dei dirigenti scolastici e dei loro coniugi e dei parenti entro il secondo grado non dovranno essere comunicati all’Amministrazione che non dovrà pubblicarli mentre saranno pubblicati dal MIUR, come prima, l’atto di nomina, il curriculum, i compensi connessi alla carica e ad altri eventuali incarichi dati da soggetti pubblici e privati.

Le Linee Guida chiariscono inoltre che i titolari di funzioni organizzative dovranno rendere pubblici solo i loro curriculum vitae mentre i soggetti che svolgono gratuitamente funzioni di partecipazione alla vita della scuola (membri del consiglio di istituto) non dovranno pubblicare nulla".

Alla determinazione sono allegati i seguenti modelli:


Fonte: Sinergie di Scuola

 

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